Responsabilità professionale dei medici: nuove norme con il ddl Gelli

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Il ddl Gelli può contare su 18 articoli distinti, entrando nel merito della responsabilità civile, penale e professionale dell’ esercente la professione sanitaria

A un passo dal via libera in seconda lettura al Senato il disegno di legge Gelli, incentrato sulle

disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, subisce uno stop forzato a causa della crisi di governo.

La mole di provvedimenti a carattere d’urgenza per il nostro Paese farà sicuramente slittare al 2017l’esame dell’aula.

Al momento quindi il ddl Gelli sulla responsabilità professionale, può contare sulla sola approvazione alla Camera, ottenuta lo scorso 28 gennaio, gettando le fondamenta per un cambio epocale della responsabilità medica.

La responsabilità medica era già stata oggetto, recentemente, della legge 189 del 2012, conosciuta ai più come legge Balduzzi, normativa che viene rivoluzionata dal disegno di legge Gelli andando a modificare le disposizioni soprattutto laddove si parla di responsabilità del medico.

Il ddl Gelli intende porre rimedio alla cosiddetta ‘medicina difensiva’, desiderando combattere gli eccessi di taluni medici che prescrivono visite, test ed esami, per i quali non si ravvede la reale necessità se non la mera difesa da eventuali denunce avanzate dai pazienti.

In poche parole il ddl Gelli andrebbe a completare, migliorandolo, il processo innescato dalla precedente, e piuttosto ‘discussa’, legge Balduzzi, cercando di raggiungere un equilibrio determinante fra la tutela del paziente da un lato, e la necessità di limitare il numero delle controversie di legge dall’altro.

Parlando del disegno di legge di cui è promotore, Federico Gelli, medico specializzato in sanità pubblica e deputato della XVII legislatura, ha sottolineato come “questa è una legge che ha la forza d’intervenire nel merito della questione del rapporto tra medico e paziente e tra strutture e paziente e tra la struttura e i professionisti”.

Parliamo di una  “legge che garantisce gli operatori di poter svolgere la propria attività in modo più sereno e garantisce al contempo una possibilità d’indennizzo più rapido e certo per i cittadini che dovessero subire un danno dal sistema sanitario”.

Diciotto articoli per entrar nel merito della responsabilità della professione medica

Il ddl Gelli può contare su 18 articoli, entrando nel merito della responsabilità civile, penale e professionale dell’ “esercente la professione sanitaria”.

Il disegno di legge può considerarsi in linea di massima suddiviso in due parti. La prima considera le norme che tutelano il paziente, la seconda invece va a normare gli aspetti attinenti l’esercizio della professione sanitaria.

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività – si legge nell’articolo 1 ma, in fatto di responsabilità, i primi dettagli sono contenuti nell’articolo 6 laddove si parla di rilevanza della colpa.

I dipendenti di una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, dovranno ritenersi responsabili direttamente solo nel caso in cui si saranno macchiati di colpa grave.

In merito alle colpe lievi saranno sempre coperti dalla struttura presso la quale operano.

E’ bene ricordare che “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 (del codice penale) solo in caso di colpa grave”.

“E’ esclusa la colpa grave – si legge nell’articolo 6 – quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previstedalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

In fatto di copertura il ddl Gelli mette in chiaro che quella personale deve essere estesa a tutti gli operatori del settore e, quindi, non soltanto ai dipendenti ma a tutti i collaboratori che gravitano professionalmente nelle strutture.

Passando ai medici che esercitano la libera professione in fatto di responsabilità scatta l’obbligatorietà di assicurarsi per tutte le colpe di cui dovessero macchiarsi, da quelle gravi a quelle lievi.

Obbligo di assicurazione

Ad entrare nel merito dell’obbligo di assicurare l’attività sanitaria é l’articolo 10 del ddl Gelli, che estende il provvedimento, come già sottolineato, alle  aziende del Servizio sanitario nazionale, alle strutture e agli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, ma anche all’esercente la professione sanitaria, che svolga la propria attività al di fuori di un’azienda, struttura o ente.

Il ddl Gelli, se da un lato intende mettere la sicurezza delle cure a favore del paziente al posto d’onore, dall’altro si propone con decisione di recuperare il rapporto ideale di fiducia fra medico e paziente, per evitare di inflazionare le contese legali.

Il decreto legge ha introdotto, come autentica novità, la possibilità di mettere in pratica l‘azione diretta del paziente danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, saltando a piè pari il passaggio attraverso il medico o la struttura, macchiatisi di una colpa nell’esercizio professionale dell’attività sanitaria,

La compagnia assicurativa sarà costretta a prendere in carico la posizione aperta dal paziente, che dimostra di aver subito un danno, pagando il sinistro, ma poi potrà eventualmente rivalersi sul medico o sulla struttura nel caso le richieste esulino dal tipo di polizza sottoscritta.

Coperture assicurative così specifiche come quelle per il personale sanitario, non sono commercializzate da tutte le compagnie ma, per avere un’idea più chiara di quel che propone il mercato, ci si può avvalere dell’operato di professionisti di settore come risultano essere i comparatori on line del calibro di MIOAssicuratore, broker assicurativo iscritto all’albo RUI e regolamentato dall’IVASS.

In base a quanto stabilito dall’articolo 11 del ddl Gelli è prevista anche un’estensione della garanzia assicurativa, come si deduce dalla lettura dell’articolo stesso “La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall’assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo.

Le imprese di assicurazione possono estendere l’operatività della garanzia assicurativa anche a eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati alla impresa durante la vigenza temporale della polizza”.

Il ddl Gelli inoltre pone l’accento su altre novità come la creazione di un centro regionale per la gestione del rischio e di un osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità.

La stragrande maggioranza delle norme contenute del disegno di legge Gelli ha naturalmente come oggetto la responsabilità civile e penale del sanitario e della struttura ospedaliera.

 

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