Buoni fruttiferi postali “a tradimento”: risarcita famiglia parmigiana

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Con la sentenza n. 249/2024 del 16.3.2024 il Giudice di Pace di Parma ha confermato l’impegno di Confconsumatori nella campagna “Buono tradito“: i risparmiatori titolari di Buoni fruttiferi postali a termine hanno diritto a essere risarciti per i danni patiti in caso di mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico, che sarebbe stato necessario per rendere note agli investitori le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza degli investimenti.

LA VICENDA – Una famiglia parmigiana aveva acquistato nel 2002 un unico buono del valore di 1.000 euro, a cui era stata apposta solo a mano, dal personale di Poste, la serie di appartenenza AA4, senza indicazione sulla data di scadenza. Nel 2022, la famiglia aveva contattato la filiale di Poste Italiane presso la quale aveva sottoscritto il titolo, nella convinzione che il buono avesse durata ventennale. A quel punto, la brutta sorpresa: il buono, secondo Poste, risultava prescritto, in quanto avente una scadenza settennale. I risparmiatori, però, non avevano mai ricevuto Foglio Informativo Analitico che gli avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza del buono. Dopo il reclamo inviato tramite lo sportello di Parma di Confconsumatori, e il rifiuto di Poste Italiane rispetto alla possibilità di risarcire il danno, i titolari del buono hanno deciso di intraprendere una causa civile, per mezzo del legale di Confconsumatori, per accertare la responsabilità dell’intermediario.

LA DECISIONE – Il Giudice di Pace di Parma, constatando che al momento della consegna del buono Poste Italiane avrebbe dovuto fornire ai clienti anche il Foglio Informativo Analitico, ha riconosciuto il diritto della famiglia parmigiana a essere risarcita del danno causato dalla condotta omissiva. L’intermediario, oltre ad aver contravvenuto all’esplicito obbligo di legge di informare i risparmiatori, ha violato anche il dovere di correttezza e buona fede, e il dovere di diligenza professionale, cagionando un danno pari alla somma corrispondente al valore capitale del buono, oltre agli interessi legali rivalutati anno per anno a decorrere dalla data di scadenza del titolo.

Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma, che ha assistito la famiglia dei risparmiatori – perché non solo con questa sentenza viene ancora una volta riconosciuta la violazione di Poste del dovere di informazione previsto dalla normativa vigente in materia di emissione di Buoni postali, ma perché l’odierna decisione afferma che tale dovere è dovuto anche in forza del principio di correttezza e buona fede che devono caratterizzare i rapporti tra Poste e la clientela che acquista Buoni postali, che non si qualifica per essere “investitore non professionale”. Tale principio consente in questo modo di tutelare i titolari di tutti quei Buoni postali fruttiferi, caduti in prescrizione a causa della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, che potranno chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento omissivo di Poste Italiane”.  

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