Buoni postali fruttiferi prescritti: risarciti oltre 15mila euro

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Il Tribunale di Pavia conferma l’impegno di Confconsumatori nella campagna “Buono tradito”: i risparmiatori titolari di buoni postali fruttiferi a termine hanno diritto a essere risarciti per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico, che è necessario per rendere note agli investitori le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza degli investimenti.

Nello specifico, la vicenda riguarda un risparmiatore pavese, titolare di tre buoni postali fruttiferi a termine della serie 18N, con scadenza 18 mesi, del valore complessivo di 15mila euro.

LA VICENDA – Dopo avere acquistato i buoni nel 2006, l’uomo aveva ricontattato la filiale di Poste Italiane dove aveva sottoscritto i titoli solo nel 2022: inconsapevole che il suo investimento avesse raggiunto la scadenza, si era sentito rispondere che i titoli erano ormai prescritti. Il risparmiatore, però, non aveva mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico che gli avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei buoni, e ha deciso così di fare richiesta di risarcimento.  

Ma il reclamo non è andato a buon fine, e l’uomo ha deciso a quel punto di rivolgersi a Confconsumatori che, con il proprio legale, ha presentato ricorso al Tribunale di Pavia per accertare la responsabilità di Poste Italiane rispetto al dovere di informazione verso la clientela e per chiederne la condanna al risarcimento.

LA SENTENZA – Con la sentenza n. 144/2024 del 18.1.2024 il Tribunale di Pavia, ribadendo che, alla consegna dei buoni, Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare anche il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, ha riconosciuto il diritto del risparmiatore a essere risarcito del danno causato dalla condotta omissiva. Oltre ad aver contravvenuto all’esplicito obbligo di legge di informare i risparmiatori, Poste ha cagionato un “danno al risparmiatore corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale maggiorato degli interessi pattiziamente dovuti”. Da qui la condanna al risarcimento dei danni, liquidati nella misura pari al capitale investito oltre interessi legali sulla somma anno per anno, rivalutata secondo indici Istat dalla scadenza dei singoli buoni. 

«Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi, di Confconsumatori Parma, che ha assistito il risparmiatore nella causa – perché con questo principio viene riconosciuto il diritto del risparmiatore a essere informato personalmente, non essendo sufficiente che le condizioni del prestito vengano esposte nei locali di Poste Italiane o sui siti internet. Tale principio consente in questo modo di tutelare i titolari di tutti quei buoni postali fruttiferi, caduti in prescrizione a causa della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, che potranno chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento omissivo di Poste Italiane.  

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