Il Viminale ha inviato una nuova circolare (_precisazioni_spostamenti_31.3.2020) ai Prefetti per chiarire ”profili applicativi in tema di divieto di assembramento o di spostamenti di persone fisiche”.
Il Ministero dell’Interno chiarisce che è possibile camminare con i propri figli minori, purchè ciò avvenga in prossimità della propria abitazione:
“In particolare è consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”.
Specifica il Ministero:
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Rimangono immutate le restrizioni agli spostamenti sia tra i comuni che all’interno del comune di residenza.
- Obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro.
Per quanto riguarda l’attività motoria il Ministero dell’Interno spiega che se è vietata l’attività sportiva (jogging), è tuttavia possibile camminare in prossimità della propria abitazione. Consentiti anche gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza.
Un particolare chiarimento è dedicato al divieto di assembramento nelle strutture di accoglienza come ad esempio le case-famiglia. In tali strutture è consentito la presenza all’aperto di persone ospitate, mentre chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) è tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).