Troppo vicina a una scuola, chiusa una sala giochi

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Via libera alla chiusura di una sala giochi a Parma perché troppo vicine a una scuola d’infanzia e a un istituto scolastico.

Il Tar Emilia conferma il provvedimento.

La distanza minima fissata dalla legge regionale per le attività di gioco dai luoghi sensibili (500 metri) è appunto «centrale nella disciplina della lotta alla ludopatia». Di conseguenza, la mappatura dei luoghi sensibili operata dai comuni «ha come fine prevalente la tutela della salute dei cittadini» e non può essere considerata illegittima. Dalle perizie effettuate emerge inoltre che «esistono altri luoghi del territorio comunale in cui è possibile la delocalizzazione l’attività» rispettando la distanza minima richiesta e che quindi risulta infondata «la doglianza concernente il lamentato effetto espulsivo».

Per il Tar, infine, la legge regionale non può essere considerata una norma retroattiva e quindi incostituzionale: la norma è stata applicata «solo dalla data della sua entrata in vigore, benché con riferimento anche alle sale scommesse già in essere, rispetto alle quali è stata prevista, nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento dei contrapposti interessi, non l’immediata cessazione delle attività, ma la delocalizzazione dell’esercizio».

comunale che avevano ordinato lo stop o il trasferimento dell’attività a causa del mancato rispetto del distanziometro regionale: nelle sentenze che respingono i ricorsi delle società titolari, i giudici ricordano che il diritto di impresa «va letto in combinato disposto con le altre norme costituzionali che tutelano interessi di rango pari o prevalente, quali il diritto alla salute».

La distanza minima fissata dalla legge regionale per le attività di gioco dai luoghi sensibili (500 metri) è appunto «centrale nella disciplina della lotta alla ludopatia». Di conseguenza, la mappatura dei luoghi sensibili operata dai comuni «ha come fine prevalente la tutela della salute dei cittadini» e non può essere considerata illegittima. Dalle perizie effettuate emerge inoltre che «esistono altri luoghi del territorio comunale in cui è possibile la delocalizzazione l’attività» rispettando la distanza minima richiesta e che quindi risulta infondata «la doglianza concernente il lamentato effetto espulsivo».

Per il Tar, infine, la legge regionale non può essere considerata una norma retroattiva e quindi incostituzionale: la norma è stata applicata «solo dalla data della sua entrata in vigore, benché con riferimento anche alle sale scommesse già in essere, rispetto alle quali è stata prevista, nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento dei contrapposti interessi, non l’immediata cessazione delle attività, ma la delocalizzazione dell’esercizio».

 

 

 

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