Comune, caso progressioni economiche: sospeso l’atto di Giorgi

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CISL, CSA RAL e alcuni dipendenti comunali avevano sollevato il “caso progressioni economiche” del Comune di Parma puntando il dito contro il Direttore Generale, Marco Giorgi.

Giorgi avrebbe sostituito la dirigente del Personale, Donatella Signifredi, nella procedura Peo perché non avrebbe concluso l’iter ritenendo che ci fossero delle irregolarità. Il Direttore Generale avrebbe quindi firmato al posto della Signifredi per far partire la graduatoria di anzianità, servizio e mansioni dei dipendenti con conseguente assegnazione di “premi” derivanti da un fondo economico di 400 mila euro per il biennio 2017-2018. Il 6 giugno era stata pubblicata la graduatoria ma il 20 giugno una lettera da parte di uno studio legale chiamato dai dipendenti e indirizzata al sindaco Pizzarotti, e a chi di dovere, chiedeva la revoca. Viene chiesto anche un parere all’Aran, Agenzia Rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni.

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Ora l’atto di Giorgi è stato sospeso con una determina dirigenziale emessa del settore Risorse Umane ed organizzazione. Screditato quindi anche il comitato dei garanti formato da Giorgi, il comandante della Municipale Gaetano Noe, il dirigente Servizio promozione del territorio e progetto UNESCO, Gabriele Righi e il dirigente del settore pianificazione e sviluppo del territorio del Comune, Dante Bertolini. Comitato che venne creato appositamente per valutare la fattibilità degli atti ma che all’interno, appunto, vedeva membro Giorgi stesso.

In attesa del responso di Aran l’atto si sospende per 60 giorni. 

Alcuni dipendenti appoggiati dal sindacato Cisl hanno fatto un esposto denunciando la situazione. Un’ultima questione riguardava anche il fondo instaurato per pagare le progressioni che non sono ancora stati stanziati perché manca l’avallo dei sindacati. I dipendenti perciò si chiedevano come si giustificherà il Comune se emergerà che i contratti erano illegittimi come sostiene la dirigente Signifredi? Dovranno restituire i soldi?

LEGGI LA LETTERA INVIATA AI DIPENDENTI COMUNALI DA CISL E CSA RAL-

                                                                         A tutti i Colleghi/Colleghe
Vi informiamo che in data odierna lo Studio Legale che ci rappresenta ha inoltrato la seguente nota all’Amministrazione Comunale e all’ARAN come stabilito nell’assemblea del 16 giugno u.s.
Preg.mo Sindaco del Comune di Parma
F. Pizzarotti
Preg.mo Vice Segretario Generale e Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione
Dr.ssa D. SignifrediPreg.mo Direttore Generale
Dr. M. GiorgiPreg.mi componenti la Delegazione trattante di parte pubblica
Giorgi-Noè-Barani-Signifredi-Segalini

 

Preg.mi componenti il “Comitato dei Garanti”
Giorgi-Cassi-Noè-Bertolini-Righi

Al CUG – Comitato Unico Garanzia

All’ARAN
c.a. Dr. G. Ruocco – Direzione Contrattazione II
c.a. Dr. Rosario Soloperto – U.O. Regioni e autonomie locali

Oggetto: C.C.D.I. sottoscritto il 14/12/2016

Scrivo nell’interesse della CISL FP Parma-Piacenza nonché nell’interesse della CSA_RAL/FIADEL Parma per significare quanto segue.
CISL FP Parma, mio tramite disconosce la portata contrattuale dell’assenso prestato alla stipula e sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 14/12/2016.
D’altro canto la CSA_RAL FIADEL PARMA ribadisce, sempre mio tramite, di non aver sottoscritto il precitato CCDI in quanto non lo ritiene caratterizzato dai requisiti di economicità, efficacia, legalità ed imparzialità cui avrebbe dovuto ispirarsi la procedura preordinata all’erogazione, in favore dei dipendenti in forza, della P.E.O..
E ciò innanzitutto per il fatto che entrambe le OO.SS. ritengono che l’oggetto negoziale del contratto di secondo livello sia costituito esclusivamente dalla determinazione dei criteri di destinazione delle risorse economiche appostate sul fondo e non già, invece, come avvenuto nel caso di specie, dalla determinazione del suo ammontare.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 2 lettera a), 5 comma, 15 comma 1 e segg. CCNL 1/4/99, nonché alla stregua della previsione di cui all’art.40 comma 3bis e 7 comma 5 D.lgs.165/2001, le pubbliche amministrazioni pur potendo attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, sono tenute al rispetto dei vincoli di bilancio e non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.
Ora, nel caso di specie, l’Amministrazione in indirizzo ha proceduto in maniera contrastante a quanto normativamente previsto in materia, vale a dire ha costituito il fondo 2017 senza una preventiva puntuale ricognizione delle risorse economiche da destinare alle P.E.O.
Ai fini della illegittimità del preteso accordo relativo al P.E.O. 2017, siccome la progressione decorre dal 1.1.2017, era necessario che fosse preventivamente costituito e determinato il fondo del 2017 nel suo ammontare e che contestualmente fossero individuate le modalità di ripartizione dello stesso.
Se così, il Comune di Parma è contravvenuto a quanto prescritto dalla normativa in materia, come chiarito dalla Giurisdizione contabile (vedasi ex pluris Corte dei Conti – Sez. controllo Friuli Venezia Giulia 03/04/2017 n. 11), in ordine alla destinazione delle P.E.O. che richiedono il rispetto del seguente iter:

  • individuazione delle risorse a bilancio;
  • costituzione del fondo;
  • individuazione delle modalità di ripartizione delle P.E.O. alla luce dei criteri legali e contrattuali per il tramite del contratto decentrato.

Oltre a ciò palese, nel caso di specie, la sussistenza della violazione degli artt. 5 del CCNL 31.3.99 e 45 D.lgs. 165/01 ove, al comma 4, è espressamente previsto che i dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori. Ne consegue che deve essere esclusa, in quanto in contrasto con le previsioni di CCNL di legge, la possibilità di attribuire la P.E.O. in maniera automatica e generalizzata, a prescindere cioè da una puntuale valutazione delle prestazioni rese da ciascun dipendente nell’ambito della categoria d’appartenenza.
Ora è un fatto che:

  1. gli artt. 11 e 14 del CCDI/2016 pongono criteri per la suddivisione delle risorse da destinare alle P.E.O. in contrasto con le statuizioni tanto del CCNL (art. 4 comma 2 01/04/99) quanto con la previsione generale di cui all’art. 40 del D.lgs. 165/01, con conseguenti evidenti profili di illegittimità e di possibile danno erariale;
  2. il criterio di selettività non appare congruo sotto il profilo dell’equità in quanto prevede l’attribuzione delle P.E.O. a chi ha riportato valutazioni inferiori e ciò per il solo fatto di appartenere ad una categoria diversa da quella d’appartenenza del dipendente con un maggiore punteggio.

Peraltro, non possono non ritenersi illegittimi i comportamenti unilateriali assunti dall’Amministrazione successivamente alla sua stipula, comportamenti che in quanto contrari ai criteri di correttezza, trasparenza, legalità, ne hanno in ogni caso snaturato la portata/validità del CCDI.           
Ci si riferisce, in particolare, al fatto che codesta Amministrazione, in fase di applicazione, si sia arbitrata di porre in essere unilateralmente, senza la preventiva disamina/approvazione delle OO.SS., l’addendum 10/04/2017 recante pretese “linee guida” ai fini dell’applicazione dell’accordo 14/12/16, snaturando sotto diversi profili il suddetto accordo.
Non si può dunque non dissentire dell’operato del Direttore Generale il quale, in data 06/06/2017, ha approvato le graduatorie P.E.O. per l’anno 2017 dando così corso, in modo del tutto illegittimo, alla concreta applicazione ad un’intesa sostanzialmente travista in quanto non condivisa dalle originarie parti stipulanti l’accordo collettivo 14/12/2016.
Per l’effetto la Cisl FP ribadisce di disconoscere la portata vincolante delle propria firma apposta al CCDI in quanto l’accordo originario risulta sostanzialmente snaturato dalle pretese linee guida unilateralmente assunte da codesta P.A..
Da parte sua la Cisl FP ribadisce le ragioni sopra esposte in forza delle quali è arrivata alla determinazione di non sottoscrivere l’accordo.
Conseguentemente le suindicate OO.SS. chiedono, mio tramite, che non venga dato corso al provvedimento 06/06/2017 a firma del Direttore Generale, insistendo per la riapertura di un tavolo di negoziazione al fine anche di evitare l’insorgere di un plurimo contenzioso giudiziale.
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Per presa visione e ratifica il Segretario Generale CISL FP Parma-Piacenza

E. Oppici

 

Il Coordinatore Provinciale CSA_RAL / FIADEL Parma

L. Ganzerli

L’impegno che avevamo preso durante l’assemblea del 16 giugno è stato mantenuto e questa nota è l’inizio di un percorso:  ora sta all’Amministrazione scegliere se   costruire un accordo più equo e sicuro (avviando una negoziazione vera con tutte le Organizzazioni Sindacali) oppure quella del contenzioso, esponendosi ai ricorsi che saranno promossi dai lavoratori.
Siamo certi che la risposta dell’Ente non si farà attendere a lungo, ma in ogni caso terremo monitorata la situazione e continueremo a confrontarci con i lavoratori per condividere il percorso e le strategie da mettere in campo.
Nel frattempo invitiamo tutti i lavoratori a valutare in maniera complessiva la propria situazione, soprattutto in relazione ad un possibile ricorso, che – come abbiamo già detto in assemblea – deve essere valutato caso per caso.
Ricordiamo anche  che stanno per scadere i termini per presentare all’Ufficio Risorse Umane la documentazione che dimostri eventuali errori nei punteggi attribuiti alla propria posizione e ricordiamo anche che siamo in attesa di ricevere quanto abbiamo chiesto attraverso richiesta di accesso agli atti, relativamente alle graduatorie delle PEO.

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