144.335 elettori attesi alle urne – COME SI VOTA

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Alle ore 16 di sabato 10 giugno 2017, risultano regolarmente costituite le 207 sezioni elettorali del Comune di Parma.

Gli elettori totali saranno 144.335, di cui 68.374  maschi e 75.961 femmine.

Gli elettori AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) sono complessivamente 5.583 di cui 2.902 maschi e 2.681 femmine.

 Alle 12 di domenica 11 giugno verrà emesso il primo conteggio sull’affluenza ai seggi. 

Per poter votare, occorre presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale personale e di carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia e timbro a secco (ad esempio: patente; passaporto; libretto di pensione; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare). I documenti sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché siano regolari e garantiscano la sicura identificazione dell’elettore.

Il Comune ha previsto l’apertura straordinaria dell’ufficio elettorale, presso il Direzionale Uffici Comunali (Duc), per permettere agli elettori di rinnovare la carta di identità e per i rilascio delle tessere elettorali. Gli sportelli saranno aperti sabato 10 giugno dalle 8.15 alle 19, e domenica 11 giugno, giorno delle elezioni, saranno dalle 7 alle 23 proprio come i seggi.

Come si vota: rileggi le indicazioni

La scheda reca i nomi e i cognomi dei 10 candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno di una lista collegata al candidato sindaco: in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;

per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (cosiddetto “voto disgiunto”);

per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista: il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;

per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

– solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa: in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

Voto disgiunto

E’ importante evidenziare che:

– le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

– ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

 

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