Commercialista 34enne “pilota” il bando di assegnazione di un complesso sportivo fallito: sospeso per 12 mesi

Il curatore aveva preparato la procedura di aggiudicazione fissando presupposti e tempistiche peculiarmente stringenti, tali da escludere che vi fossero aziende in grado di concorrere ed estromettendo, di fatto, l’accesso di altri competitor

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I finanzieri del Comando Provinciale di Parma hanno notificato un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici per la durata di n. 12 mesi a D.P., commercialista di trentaquattro anni di origine calabrese operante in Parma, per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, interesse privato del curatore negli atti del fallimento e falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Parma, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di una indagine sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Parma.

Le attività di polizia giudiziaria, avviate nel settembre 2019, hanno permesso di rilevare irregolarità commesse dal destinatario del provvedimento, in qualità di curatore, nell’ambito della procedura fallimentare riguardante una società proprietaria di una nota struttura sportiva, con piscina, ubicata in città.

L’analisi degli atti della procedura, l’escussione di persone informate sui fatti e le indagini tecniche hanno consentito di ricostruire puntualmente la vicenda e di rilevare come il suddetto curatore abbia indirizzato, all’insaputa del Giudice Delegato, il procedimento di redazione del bando per l’aggiudicazione del complesso aziendale della fallita in modo da far sì che lo conseguissero due specifiche società.

In particolare, D.P., dopo aver sollecitato la presentazione di una offerta di acquisto irrevocabile da parte delle due società, aveva richiesto al Giudice delegato di pubblicare il bando di vendita il 31 luglio 2019 e di fissare l’esecuzione dell’asta il 15 settembre 2019, facendo in modo che il previsto periodo di pubblicità di 45 giorni, funzionale a verificare se vi fossero altri soggetti interessati, scorresse nel mese di agosto (sul punto, il Giudice delegato aveva tuttavia correttamente imposto di spostare la data di vendita al mese di ottobre 2019, rilevando che la pubblicità dell’asta nel periodo estivo sarebbe stata poco visibile per la maggior parte degli operatori).

In sintesi, il curatore aveva preparato la procedura di aggiudicazione fissando presupposti e tempistiche peculiarmente stringenti, tali da escludere che vi fossero aziende in grado di concorrere ed estromettendo, di fatto, l’accesso di altri competitor.

Il curatore, inoltre, avrebbe formato atti ideologicamente falsi al fine di favorire anche l’attribuzione del servizio di manutenzione degli impianti della fallita alle medesime società. In particolare il commercialista, nell’intento di garantire l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto ad una delle due associazioni sportive dilettantistiche successivamente individuate quali aggiudicatarie provvisorie, nel luglio 2019 aveva falsamente attestato al Giudice delegato della procedura di aver effettuato la scelta del contraente dopo aver acquisito verbalmente i preventivi di altre distinte società sportive. Il Giudice delegato, esercitando scrupolosamente il suo ruolo, aveva tuttavia rigettato l’istanza di autorizzazione per l’affidamento senza che si fosse svolta alcuna effettiva procedura competitiva.

A tal punto il curatore fallimentare, con l’ausilio del rappresentante legale della società sportiva interessata all’aggiudicazione, aveva presentato al medesimo Giudice delegato una successiva istanza di autorizzazione all’affidamento, inserendovi due preventivi falsi al fine di rappresentare fittiziamente di aver effettuato una procedura comparativa tra più offerte.

Da ultimo, il curatore, dopo l’assegnazione provvisoria alle due società in rassegna, avrebbe esercitato pressioni sugli aggiudicatari affinché sollevassero la procedura dai costi di gestione e di custodia degli impianti e pagassero l’intero ammontare del prezzo d’acquisto prima della data concordata, al fine di conseguire una maggiore retribuzione personale.

L’impianto sportivo, dapprima aggiudicato provvisoriamente alle due società individuate da D.P., è stato successivamente aggiudicato in via definitiva, nel gennaio 2021, ad una società terza.

Alla luce delle risultanze investigative, il G.I.P. del Tribunale di Parma, dott. Luca Agostini, ha ritenuto di ascrivere al curatore de quo la responsabilità di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, di “interesse privato del curatore negli atti del fallimento” e di “falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale”, disponendo la misura cautelare eseguita dalle Fiamme Gialle.

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