Spostamenti, volontariato, seconde case e raccolta funghi: cosa si può fare e cosa no a Parma

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Ecco le risposte ad alcune domande su cosa si può fare e cosa no a Parma. La Regione Emilia-Romagna, a seguito di una interlocuzione con i Prefetti dell’Emilia-Romagna, ha acquisito questi orientamenti e chiarimenti in merito alle disposizioni del Dpcm sulle misure anti-Covid su spostamenti, volontariato, seconde case, caccia e pesca, mense aziendali, chiese e raccolta di funghi e tartufi.

SPOSTAMENTI

Spostamenti tra Comuni per ragioni di spesa

Sul tema si è pronunciata con una specifica FAQ la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale: “Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre tra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito entro tali limiti che dovranno essere autocertificati”.

A tale riguardo:

nel concetto di “spesa” rientrano le spese per generi alimentari; lo spostamento verso un comune diverso da quello in cui si abita è da considerarsi legittimo, alla luce del contenuto della Faq in argomento, ove venga rispettato il criterio della contiguità e vicinanza territoriale indicato nella FAQ. Infine gli spostamenti, così come declinati nella FAQ prima citata, non possono essere comunque ammessi tra regioni confinanti (art. 2, comma 4, lett. a) e b) del DPCM 3 novembre 2020)

Spostamento tra Comuni per esigenze connesse al servizio alla persona (parrucchieri, estetisti)

L’art. del DPCM 3 novembre 2020 (zona scenario di elevata gravità. Livello di rischio alto) vieta, con l’art. 2, comma 4, lett. b, ogni spostamento, con qualunque mezzo, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Nel corpo delle disposizioni contenute nell’art. 2 sono declinate le eccezioni a tale divieto.

L’esame dell’art. 2, nonché delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Presidente della regione Emilia-Romagna il 12 novembre 2020, induce a ritenere esclusi dalle eccezioni de quibus gli spostamenti tra Comuni o Regioni per esigenze connesse ai servizi alla persona o estetisti, a meno che nel territorio comunale non sia registrata l’assenza di siffatti servizi.

Analogo orientamento viene espresso con riguardo a gommisti, carrozzerie, autofficine e lavanderie.
Tale orientamento trae origine dalla ratio delle disposizioni adottate sia in sede centrale che a livello regionale tese, in primis, alla salvaguardia della salute pubblica in un’ottica di bilanciamento con le esigenze primarie indicate nelle stesse disposizioni.

È possibile spostarsi tra comuni diversi per raggiungere l’autofficina in caso di appuntamento fissato prima dell’ingresso in zona arancione?

Si ritiene che tale spostamento non sia ammissibile, anche se si tratta di appuntamento fissato in data antecedente l’ordinanza del ministro della Salute del 13 novembre scorso che prevede l’ingresso dell’Emilia-Romagna in zona arancione.

È possibile spostarsi tra comuni diversi per recarsi dal gommista presso il quale siano custodite le gomme per il ricambio stagionale già di proprietà del cliente?

In questo caso, si ritiene che lo spostamento tra Comuni diversa sia ammissibile, purché comprovato. Al cittadino è dunque consentito raggiungere il gommista presso il quale ha depositato il proprio treno di gomme per il ricambio stagionale obbligatorio per legge.

È possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza per fare tatuaggi dal proprio tatuatore di fiducia?  

No. Si richiama infatti quanto già indicato nell’orientamento relativo allo spostamento tra Comuni per esigenze connesse ai parrucchieri ed estetisti. L’esame dell’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, nonché delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 12 novembre 2020, porta a ritenere esclusa da eccezioni ai divieti tale attività.

È possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza per eseguire il trattamento di rinfoltimento capelli?

È ammessa la possibilità di recarsi fuori Comune in caso di trattamento di rinfoltimento capelli già iniziato – e magari anche già pagato – se è comprovabile che l’interruzione del trattamento vanificherebbe i benefici delle precedenti “sessioni”. In questo caso, si tratterebbe di una prestazione cosiddetta “infungibile”, che comunque dovrà essere autocertificata e comprovata dal cliente.

VOLONTARIATO 

Secondo una lettura congiunta delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre u.s., della circolare ministeriale del 7 novembre scorso e delle Faq governative, ed a seguito di chiarimento sul punto con il Ministero dell’Interno, si rileva che:

l’attività di volontariato deve essere intesa in senso lato, ricomprendendo non solo le attività connesse con la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, ma anche quelle che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio;
conseguentemente per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.

SECONDE CASE, IMBARCAZIONI

Sono consentiti gli spostamenti verso seconde case in Comuni diversi da quello di residenza?

Lo spostamento è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili o anche potenzialmente rischiose e comunque secondo tempistiche e modalità che dovranno essere strettamente funzionali a porre rimedio a tali situazioni.

Sono consentiti gli spostamenti per la messa in sicurezza delle barche ormeggiate in Comuni diversi da quello di residenza?

Sì. In analogia con quanto previsto per l’accesso alle seconde case, lo spostamento è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili o anche potenzialmente rischiose (quali la previsione di eventi metereologici avversi) e comunque secondo tempistiche e modalità che dovranno essere strettamente funzionali a porre rimedio a tali situazioni.

CACCIA E PESCAÈ possibile svolgere attività di pesca fuori dal territorio comunale?

L’attività di pesca professionale non è soggetta ad alcuna limitazione essendo giustificata da “comprovati motivi di lavoro”.

E’ possibile esercitare l’attività venatoria nel Comune di residenza?

Si. Il DPCM del 3/11/2020 non vieta in assoluto l’attività venatoria, peraltro assimilabile ad “attività sportiva”, e la classificazione attuale in zona arancione prevede solo il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza”.

È possibile, per coloro che non sono iscritti in un ATC nel proprio Comune di residenza, o in altro ATC (che non comprende il territorio del Comune di residenza) esercitare l’attività venatoria?

No. La classificazione attuale della Regione Emilia-Romagna in zona arancione prevede il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza”.

L’attività venatoria intesa in senso stretto (ossia esclusa l’attività svolta in esecuzione di un Piano di Controllo) non rientra in alcuna delle categorie previste dal DPCM (all’Art. 2, comma 4., lett. b)) che possano giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una “attività sportiva”: pertanto, non sarà possibile esercitare l’attività venatoria fuori dal proprio Comune di residenza.

Quanto esposto vale anche per coloro che sono titolari di un appostamento fisso situato fuori dal proprio Comune di residenza, o praticano l’attività venatoria in una Azienda Faunistico Venatoria (che non comprende il territorio del Comune di residenza).

MENSE AZIENDALI

È possibile svolgere attività di mensa aziendale per conto delle proprie aziende clienti all’interno di pubblici esercizi con regolare contratto di mensa e che preclude l’accesso al pubblico?

La disposizione di cui all’art. 2, comma 4 del DPCM del 3 novembre u.s. prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, eccezion fatta, tra le altre, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, le cui attività potranno pertanto proseguire, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida di settore

Al riguardo si rileva che le predette attività sono quelle identificate dai codici ATECO “56.29.10 Mense – gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in concessione” e “56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale – fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole, eccetera”, differenti quindi dalle attività di ristorazione di cui al codice ATECO “56.10.11 Ristorazione con somministrazione”.

Al riguardo si segnala che tra gli allegati al DPCM del 3 novembre scorso Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (all.13) viene affrontato anche l’argomento delle “mense aziendali” ubicate all’interno dei cantieri.

Tale documento specifica che l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che, al di fuori della fattispecie prima indicata ed in linea di massima, non sia possibile consentire l’accesso all’esercizio di ristorazione anche se supportato da un contratto con l’azienda. Ciò in quanto il DPCM in argomento all’art. 2 non vieta la somministrazione da parte degli esercizi di ristorazione o bar se organizzati in forma di asporto o di consegna domiciliare (anche presso la sede aziendale).

[1] Al riguardo il Presidente della Regione Veneto, nel primo periodo di emergenza sanitaria aveva emanato un’ordinanza sul punto con la quale aveva introdotto la possibilità per i pubblici esercizi di svolgere l’attività di “mensa contrattuale”.

CHIESE

Sono possibili gli spostamenti fra Comuni per frequentare luoghi di culto?

Sì. Lo spostamento è possibile qualora, in relazione alla religione professata, risulti non presente un luogo di culto nel proprio territorio comunale, purché individuato tra quelli più vicini. Lo spostamento andrà giustificato nel modulo di autocertificazione.

E’ quanto si ricava dalla lettura congiunta delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, lett. b) e dell’art.1, comma 9, lett. p) e q) del DPCM in vigore.

FUNGHI E TARTUFI

È possibile la raccolta di tartufi fuori dal territorio comunale?

L’attività di raccolta dei tartufi va distinta tra quella “professionale”, quella “occasionale” effettuata “per integrazione al reddito” e quella “occasionale” di tipo amatoriale o per autoconsumo.

Nel dettaglio:

I titolari di partita IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), che svolgono l’attività di raccolta dei tartufi come attività professionale principale possono infatti autocertificare il loro spostamento ai sensi dell’art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 3/11/2020 adducendo la causale “comprovati motivi di lavoro”, purché, in caso di controlli: siano in possesso di tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità; abbiano copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso.

I soggetti non titolari di partita IVA specifica che effettuano l’attività di raccolta dei tartufi come attività “occasionale” per integrazione al reddito sono considerati comunque nello svolgimento di attività lavorativa e possono svolgere la loro attività anche al di fuori del territorio del Comune di residenza, purché, oltre ad esibire il tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità e copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso: possano esibire copia dell’attestazione del versamento per sostituto d’imposta entro i 7.000 euro del modello F24 per l’anno in corso; possano dimostrare documentalmente anche l’effettiva vendita del prodotto negli ultimi 12 mesi, come prova dell’effettiva integrazione del reddito.

Per i soggetti privi di Partita IVA, sprovvisti di attestazione di versamento sostitutivo con F24 e impossibilitati a fornire prova dell’effettiva vendita del prodotto, ma titolari di un permesso “occasionale” per la raccolta effettuata a carattere meramente “amatoriale” e/o per autoconsumo il D.P.C.M. 3/11/2020 non vieta in assoluto l’attività di raccolta dei tartufi, assimilabile in tal caso ad “attività sportiva” al pari della caccia. La classificazione attuale in Zona Arancione prevede il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili”, di conseguenza la raccolta del tartufo per queste persone è ammissibile, ma esclusivamente nel comune di residenza.

 

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