La copertura e le caratteristiche delle assicurazioni per gli architetti

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Quanto costa una polizza assicurativa per gli architetti? La spesa a ben vedere cambia a seconda del tipo di contratto, ma le variabili che devono essere prese in considerazione e che entrano in gioco sono molteplici: non solo le franchigie e i massimali, ma anche – per esempio – l’esistenza di clausole accessorie che possano completare l’offerta assicurativa proposta. Per essere certi di spendere poco – anzi, di spendere bene – il consiglio è quello di affidarsi a un comparatore online che permetta di confrontare in pochi clic le proposte di diverse compagnie.

Le polizze di Convieneonline.it

Navigando sul sito Convieneonline.it qualunque professionista ha l’opportunità di individuare un’Assicurazione Architetto in linea con le proprie aspettative. Tutte le polizze che vengono proposte sono del tipo all risks: vuol dire che sono coperti tutti i danni che possono essere stati causati da omissioni o errori correlati allo svolgimento della professione, eccezion fatta per i danni esclusi in maniera esplicita. Il patrimonio di un professionista potrebbe essere a rischio a causa, per esempio, di un errore compiuto in fase di progettazione, ma grazie a una polizza di responsabilità civile professionale si può essere tutelati e, soprattutto, continuare a lavorare giorno dopo giorno con la massima tranquillità.

Un obbligo che non si può evitare…

Gli architetti, pianificatori e paesaggisti, non possono scegliere se sottoscrivere o meno una polizza di questo tipo, dal momento che la stipula rappresenta un obbligo da cui non si può prescindere. Lo prevedono le norme riportate all’interno della Riforma delle Professioni a cui fa riferimento il DPR 137/2012: questo decreto indica che chi esercita la libera professione è tenuto a stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile professionale. Tale norma è di carattere generale, nel senso che riguarda tutti coloro che sono iscritti a un albo o a un ordine professionale: tra questi ci sono anche gli architetti che svolgono un’attività autonoma, cioè in proprio, anche se in maniera occasionale.

… se non in casi particolari

Ci sono, comunque, alcuni casi in cui un architetto si può ritenere sollevato rispetto all’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. Ciò è vero per coloro che lavorano alle dipendenze di un’amministrazione pubblica, di un ente o di uno studio. Nel caso in cui sia uno studio associato a operare a livello professionale, invece, l’assicurazione deve coprire tutti i collaboratori e tutti i soci che operano per conto e in nome di questo studio. Il CNAPPC, comunque, ha elaborato delle linee guida utili per tutti coloro che desiderano approfondire la questione.

La copertura

Un architetto è tenuto a possedere una copertura assicurativa già quando accetta un incarico nuovo, anche perché le caratteristiche di tale copertura devono – o dovrebbero – essere spiegate nel dettaglio al cliente, verso il quale sussistono degli obblighi da cui non si può prescindere. La copertura garantita dalla polizza riguarda il patrimonio del soggetto assicurato rispetto ai rischi professionali che possono derivare dallo svolgimento dell’attività professionale.

Il pacchetto assicurativo

Del pacchetto assicurativo fanno parte anche i danni che possono scaturire dalla perdita di documenti, le colpe a carico di collaboratori e dipendenti, le conseguenze di ingiurie, omissioni e atteggiamenti diffamatori. Il professionista, grazie alla copertura assicurativa, si mette al sicuro rispetto a danni e colpe che possono incombere su di lui in considerazione delle numerose responsabilità di carattere disciplinare, penale, amministrativo o civile. Un’assicurazione adeguata copre la responsabilità civile contrattuale, i danni patrimoniali e i problemi che possono essere correlati alla violazione della privacy.

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