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Rientro a scuola dopo il Covid: tutte le norme da rispettare

Il Ministero della Salute riassume le linee guida per la scuola in caso di positività al Coronavisrus per alunni ed operatori scolastici.

Se il test risulta positivo – si legge – per il rientro in comunità bisognerà effettuare, come prevedono i criteri vigenti, due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, l’alunno o operatore scolastico – spiega la circolare – rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica.

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I punti principali

La circolare ‘Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni o personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2′, che porta la data di ieri ed è a firma del Direttore generale del ministero della Salute Gianni Rezza, riassume i criteri previsti per il rientro a scuola di alunni e personale docente e non docente in caso di Covid o di altra patologia. La circolare, inviata ad una cinquantina di soggetti interessati fra ministeri enti e Federazioni, prevede 4 tipologie di intervento:

1) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2. Se il test risulta positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e si indicano le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’ alunno o operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.

2) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2. Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica.

3) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO. Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

4) ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA ALL’INGRESSO O RIENTRO IN COMUNITA’ DOPO ASSENZA PER MALATTIA In caso di test diagnostico per Sars-cov-2 con esito positivo, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico si predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro risultati negativi, «Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità». In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni e si redigerà una attestazione che l’alunno o operatore scolastico può rientrare a scuola poichè è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.