CartaCanta onlus: “Tribunale di Parma contro il regolamento comunale, indennità non devono aumentare Isee degli anziani”

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Ordinanza Tribunale di Parma n. 2606 del 7 novembre 2018: «PREVIA DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L’ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE PROTETTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI PARMA … ACCERTA E DICHIARA CHE LA RETTA DELLA RSA … DEBBA ESSERE CALCOLATA ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELL’ISEE … E NON ANCHE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO»

Una sentenza del Tribunale ampiamente motivata dal Giudice, con «accoglimento totale» del ricorso di un nostro associato volto ad ottenere un giudizio di merito sull’articolo 7 del succitato Regolamento comunale, ritiene illegittimo il nuovo regolamento applicato dal Comune di Parma in merito al calcolo della retta RSA che comprenda le indennità di accompagnamento all’interno del calcolo Isee. Lo comunica l’associazione Carta Canta Onlus con un comunicato stampa che riporta la sentenza.

«A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, n. 841 e n. 842 del 29.02.2016, è stata pubblicata la legge 89/2016, di conversione in legge del decreto legge 42/2016, che ha disposto all’art. 2 sexies citata legge che nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF.

Giova evidenziare che il Consiglio di Stato aveva condivisibilmente evidenziato che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale competitiva.

Essi non determinano una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare la situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la capacità selettiva dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.

La pretesa del Comune di conteggiare la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento nella determinazione della tariffa porta alla sostanziale elusione di tale quadro normativo e giurisprudenziale, posto che la determinazione della retta della RSA non può che avvenire esclusivamente sulla base dell’Isee (v. TAR Lombardia 08/09/2016 n. 01631; TAR Lazio sez. I, sentt. del 11 febbraio 2015, nn. 2454, 2458 e 2459 richiamate dal ricorrente, secondo cui l’esistenza in un potere normativo comunale non significa che i medesimi enti erogatori abbiano la facoltà di prevedere, come effettuato dal Comune di Parma nel proprio regolamento, criteri alternativi all’ISEE, avendo essi unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l’ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche [se ne deduce a silentio l’assenza di pari attribuzioni ai Comuni, ndr] e facendo comunque salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE).

Ne consegue l’illegittimità del regolamento comunale, nonché dei provvedimenti del Comune ad esso conseguenti, nella parte in cui prevedono la compartecipazione comunale per la parte della spesa non soddisfatta dalla capacità di copertura determinata dal regolamento invece che dall’ISEE».

A dar man forte a queste ragioni, giusto il 13 scorso è giunto anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 6371/2018) che pronunciandosi sul ricorso di un Comune (ricorso azzardato e come si leggerà, salato) contro un’avversa sentenza del TAR ha statuito che «Vale, anzitutto, evidenziare, in apice, come non sia possibile accreditare in subiectia materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire – come qui avvenuto – la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione … l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva … Condanna il Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio».

 

L’ordinanza del Tribunale di Parma è chiara e netta come l’autorità del Consiglio di Stato non è in discussione. Adesso è dovere del Comune di Parma dare piena risposta ai familiari e aggiungendo da parte nostra:

– che il Regolamento del Comune di Parma per l’accoglienza presso le strutture protette per anziani, approvato (dai soli consiglieri di maggioranza) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05/04/2016 pare impregnato dal distorto pensiero lombardo-sociale che una certa categoria di malati anziani sia la preferita da assistere nei costosi servizi residenziali perché composta da soggetti particolarmente “ricchi” e molto più “fortunati” di altri, potendo essi contare oltre che sulla “succulenta” pensione maturata con il sistema retributivo (che a differenza dell’attuale contributivo aveva una forte valenza di protezione sociale in un paese da sempre contraddistinto per bassi salari e quindi ridotti oneri contributivi ai fini previdenziali) anche sulla proprietà della prima casa e, summa fortuna, anche beneficiari delle indennità di accompagnamento trascurando che sono percepite a fronte delle loro molteplici, pesanti e spesso dolorose disabilità (non volute e non richieste);

– che l’indennità di accompagnamento (circa 6.200 euro annui) illegittimamente incamerata dal Comune di Parma, e molti altri, per ridurre il peso della sua compartecipazione alla retta di ricovero (circa 18.300 euro annui nella nostra regione), stabilita dalla legge («Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica», articolo 6, comma 4, legge 328/2000) e non concessa per gentile “liberalità” comunale, incide per il 34% sul valore retta, un “risparmio” notevole e tuttavia vile perché realizzato a danno dei malati anziani e delle loro famiglie;

– che il “risparmio” del Comune è diventato addirittura del 100% e cioè 18.300 euro (corrispondente all’intera retta di ricovero) prevedendo, illegittimamente, all’articolo 7, comma 5, del Regolamento che «Non potranno accedere all’agevolazione gli utenti proprietari di beni immobili» e così sapendo il Comune che tanti malati anziani sarebbero stati esclusi d’ufficio dal doveroso contributo comunale;

– che il Regolamento comunale al comma 6 prevede, illegittimamente, che «In caso di mancata presentazione della documentazione ISEE sarà applicata la retta massima prevista dalla normativa regionale»;

– che perciò per effetto del “combinato disposto” dei commi 5 e 6 del Regolamento comunale molti degli utenti proprietari della casa di abitazione sono stati indotti a non presentare l’attestazione ISEE non essendo però stati correttamente informati dall’Amministrazione, a dispetto della legge («Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate», articolo 2, comma 5, legge 328/2000) che l’ISEE prevede, nel calcolo della situazione economica dell’utente, anche la valorizzazione economica dell’abitazione: il valore è quello ai fini IMU, calcolato al netto di una franchigia di 52.500 euro (aumentata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo), viene poi abbattuto a due terzi e comunque sempre considerato al netto del mutuo residuo, quindi con buone probabilità che il suo valore finale non superi quello della retta massima lasciando così spazio all’eventuale integrazione comunale;

– che diversi familiari inizieranno a disapplicare l’illegittimo Regolamento comunale e che qualcuno di loro magari si attiverà anche per chiedere la restituzione di quanto ingiustamente versato e che qualcun altro muoverà pure causa per essere stato indotto dal succitato comma 5 a non presentare l’ISEE “autoescludendo” così il congiunto malato dal beneficio del contributo comunale;

– che relativamente ai ricalcoli delle rette da parte dei familiari sarà obbligo del Comune di Parma rifondere i gestori della parte di retta non coperta dagli utenti sulla base dell’ISEE perché in ogni caso «la fonte giuridica dei guadagni che ne conseguono per la struttura assistenziale origina da un rapporto di diritto pubblico [la convenzione previamente stipulata tra RSA, Asl e Comune] ed è quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la RSA e l’utenza fruitrice del servizio, perché obbligati al pagamento della retta in favore della RSA sono il Servizio sanitario nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune, che ha inserito nella Rsa quel determinato assistito attraverso i suoi Servizi sociali» (TOR Firenze n. 1010/2018).

– e che soltanto nel distretto di Parma sono oltre 1.300 gli anziani non autosufficienti presenti nelle strutture protette (RSA, Case Protette, Comunità Alloggio, Centri Diurni, ecc.), in aggiunta alle centinaia che si trovano ingabbiati in una imperscrutabile lista d’attesa o meglio, di abbandono, e nel frattempo “curati” a domicilio da badanti, spesso in nero e sempre prive di qualsiasi formazione professionale, o scaricati in Case Famiglia o ricoverati a caro prezzo su posti letto a trattativa privata aspettando che si liberi un posto letto convenzionato.

Per il Comune il problema sono le poche risorse disponibili? Ora senza sindacare, pur avendone lo stimolo, gli interventi del Sindaco sul welfare in qualità vice presidente dell’ANCI e come il Comune ha speso le sue risorse, tutte e non solo quelle specificamente dedicate all’assistenza, è meglio che l’ente sappia che «la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio de quo rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta» (Consiglio di Stato n. 6371/2018), perché «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte costituzionale n. 275/2016).

Sulla questione interviene il consigliere comunale di Parma Unita, Fabrizio Pezzuto, che annuncia una prossima interrogazione per introdurre un emendamento al regolamento comunale per il sostegno ai progetti di vita a favore delle persone con disabilità.

La modifica dovrà tenere conto delle recenti pronunce giudiziarie precisando che il “reddito della persona con disabilità è pari all’importo Isee socio-sanitario per prestazioni residenziali”

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