Ricorso Tep sul Bando vinto da BusItalia: Consiglio di Stato conferma, “da rifare”

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Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar sul bando del Comune di Parma sul trasporto pubblico che aveva visto vincente la proposta di BusItalia. Il bando è da rifare e viene rigettato quindi il ricorso di BusItalia contro Tep.

Tep, aveva fatto ricorso sia per gli aspetti formali, relativi all’operato della commissione giudicante e della stazione appaltante, che per i sostanziali in merito all’insostenibilità del piano economico finanziario presentato nella gara. Nella proposta non sarebbe infatti comparso il livello qualitaivo dei mezzi di BusItalia, ma una somma forfettaria per un numero definito di autobus.

Nel dettaglio, come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato: “A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure: 1) l’illegittimità dei requisiti di partecipazione individuati dalla stazione appaltante nella parte in cui, con riferimento alla capacità tecnica, veniva equiparata la pregressa gestione di un servizio filoviario a quella di un servizio tranviario (tipologia estranea all’affidamento oggetto del presente giudizio), nonché la conseguente illegittimità dell’ammissione in gara della aggiudicataria in ragione del solo possesso della predetta referenza contestata; 2) l’illegittimità della partecipazione dell’aggiudicataria in virtù della situazione di conflitto di interessi determinata dalla presenza nel suo organico aziendale di un dirigente già amministratore della Lem Replay, che aveva fattivamente partecipato all’approntamento della documentazione di gara; 3) l’insufficienza del parco mezzi dell’aggiudicataria, con particolare riferimento alla consistenza delle scorte; 4) la sottostima da parte dell’aggiudicataria del personale necessario per l’esecuzione del servizio e l’illegittimità della pretesa riformulazione, relativamente allo specifico profilo, dell’offerta da quest’ultima presentata ad opera della commissione; 5) la genericità dei criteri motivazionali predisposti ai fini della valutazione tecnica delle offerte e la conseguente insufficienza del supporto motivazionale espresso mediante attribuzione del solo coefficiente numerico; 6) l’indebita commistione di profili tecnici ed elementi di natura economica operata dalla lettera di invito; 7) la complessiva insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria; 8) l’illegittimità della mancata astensione di due membri della Commissione in preteso conflitto di interessi con l’aggiudicataria.

La ricorrente ha anche formulato istanze istruttorie (acquisizione di documentazione specificamente indicata ed eventuale ammissione di c.t.u. in ordine alla sostenibilità del Piano Economico Finanziario prodotto dall’aggiudicataria), chiedendo di essere dichiarata direttamente aggiudicataria della gara ovvero di essere risarcita per equivalente dei danni subiti ed in via subordinata invocando l’integrale annullamento della gara”.

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