Ospedale Vecchio- Tar scrive a Corte dei Conti: per “inerzia amministrazione”, mai chiuso vecchio project con albergo

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La grande riqualificazione dell’Ospedale Vecchio, che l’amministrazione Pizzarotti ha promesso di far diventare una galleria culturale con 3 milioni di euro di investimenti riportando ai cittadini uno spazio storico fino ad ora precluso al pubblico, sembra tutta in salita.

Il recente dietrofront del Governo mette a rischio i finanziamenti del Bando Periferie, vinto dal Comune di Parma anche per l’Ospedale Vecchio: 18 milioni di euro in tutto che potrebbero slittare al 2020, mandando all’aria il piano dell’amministrazione che ha già promesso di fare ricorso insieme agli altri sindaci coinvolti e all’Anci. Ma questo non bastava, sorge un altro intoppo e arriva dal Tar, che riapre la vecchia questione del project financing che voleva mettere nell’ex ospedale un albergo di lusso. I giudici del tribunale amministrativo si sono mossi scrivendo alla Corte dei Conti. Quel procedimento che ha fatto discutere e ha portato cause e indagini penali (chiuse con un’assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato), formalmente non è mai stato chiuso.

E’ datata a luglio la sentenza del Tar di Parma che giudica inammissibile il ricorso presentato dall’impresa Pizzarotti contro l’annullamento del project financing per la realizzazione della “Cittadella della Carta e del Cinema” nell’ex ospedale che avrebbe portato a una parziale privatizzazione. E lo fa perchè è la stessa parte ricorrente, l’impresa edilizia Pizzarotti, che ha chiesto nelle memorie difensive di dichiarare la causa improcedibile, perchè non più di interesse. Ed è sempre il ricorrente che fa notare come di fatto l’iter di annullamento del progetto “Cittadella” non è mai stato portato a termine.

Il project era stato avviato nel 2003 dal sindaco Ubaldi e l’ultimo atto di quel procedimento risale al 2010, quando in Comune era sindaco Vignali. Nel 2014 la Giunta presieduta dal sindaco Pizzarotti aveva congelato la procedura. L’impresa edile Pizzarotti aveva quindi presentato ricorso al Tar.

Ora la Procura della Corte dei Conti dovrà valutare come procedere e il Comune di Parma dovrà difendersi davanti alla corte. Il Tar ha ritenuto infatti “necessario segnalare tale circostanza di fatto alla Procura della Corte dei Conti competente, in ragione del possibile danno erariale provocato dall’accertata inerzia”, segnalando “un comportamento inerte dell’amministrazione che dura ormai da svariati anni“.

Questo il testo della sentenza del Tar: “Con ricorso depositato in data 18 aprile 2014, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. impugnava l’atto con cui il Comune di Parma aveva avviato il procedimento in autotutela finalizzato all’annullamento della deliberazione di Giunta comunale con cui era stata affidata in regime di concessione alla ricorrente, quale soggetto promotore del relativo project financing, la realizzazione della “Cittadella della Carta e del Cinema”.

L’atto endoprocedimentale impugnato veniva considerato immediatamente lesivo in quanto “atto lesivo della stabilità della situazione giuridica nella titolarità della Concessionaria”.
Si è costituita l’amministrazione convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità, e la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 luglio 2018.

Nella sua memoria conclusiva, e nella successiva replica, la stessa ricorrente ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità della domanda introdotta in giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere l’annullamento di un atto endoprocedimentale cui non è seguito, nelle more della trattazione della causa, alcun provvedimento.
In realtà, come correttamente eccepito dal Comune convenuto, la carenza di interesse è da ritenersi originaria, in quanto connessa all’assenza di lesività attuale dell’atto impugnato, che, in quanto tale (come confermato del resto dalle vicende successive e dalla stessa prospettazione finale della ricorrente), non ha mai costituito un arresto procedimentale definitivo, potendo essere disatteso o confermato ad esito delle osservazioni presentate dall’operatore economico privato.

Il Collegio non può peraltro non rilevare l’anomalia dell’intera vicenda procedimentale sottostante all’atto impugnato, caratterizzata da un comportamento inerte dell’amministrazione che dura ormai da svariati anni; risulta pertanto necessario segnalare tale circostanza di fatto alla Procura della Corte dei Conti competente, in ragione del possibile danno erariale provocato dall’accertata inerzia.

Da un punto di vista processuale, invece, come anticipato, ricorre una causa di inammissibilità della proposta domanda di annullamento per originaria carenza di interesse, con spese del giudizio che vanno compensate, in ragione della peculiarità e novità della questione esaminata”.

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