Ghiaccio e disagi, infuriano le polemiche. Movimento Nuovi Consumatori: causa al Comune per chi ha subito danni

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Incidenti, centralini di 118 e pompieri intasati, auto nei canali, nei fossi, carambolate sui cordoli, contro i segnali stradali e le une contro le altre. Questa la situazione della città al risveglio, causa la preannunciata ventata di gelo e ghiaccio.

Incidente Stu

L’aumento delle temperature, un paio di gradi sopra lo zero termico, ha parzialmente aggiustato la situazione nel corso della mattinata, ma restano i danni. E sulla pagina Facebook del sindaco infuriano le polemiche, mentre il Movimento Nuovi Consumatori promette di fare causa civile agli enti, Comune e Anas in primis, che pur consci dell’allerta non hanno preso le adeguate contromisure.

Attacco e replica di prima mattina: 

Aggiornamento e attacco successivo (con replica):

Pizza2Non manca comunque chi difende l’operato dell’amministrazione, facendo presente come le tangenziali siano di competenza di Anas, e come il vetro ghiaccio sia di difficile gestione. 

IL MOVIMENTO NUOVI CONSUMATORI: CAUSA CIVILE CONTRO IL COMUNE PER CHI HA SUBITO DANNI –  In queste ore stanno giungendo diverse segnalazioni all’associazione di alcuni utenti che lamentano danni a mezzi e persone a causa del manto stradale ghiacciato, chiedendoci a chi e’ possibile ascrivere una responsabilita’.

La questione si inquadra pacificamente nella responsabilità per custodia della Pubblica Amministrazione, tenuta, nella sua qualità di proprietaria o gestore della strada, ad un’adeguata manutenzione per evitare l’insorgere di situazioni insidiose in grado di provocare danni ai terzi.

Per consolidata giurisprudenza, affermatasi negli ultimi anni, l’ente proprietario o gestore della strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., per i sinistri causati dalla conformazione particolare della strada o dalle sue pertinenze.

Si tratta di una responsabilità “oggettiva” che pesa sulla P.A. (e dunque sul gestore, che puo’ essere Comune, Anas, Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, salvo che non venga provato il caso fortuito.

Il danneggiato (pedone o automobilista) ha solamente l’onere di dimostrare l’evento dannoso e il nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso.

In altri termini, deve provare la presenza del ghiaccio sulla strada e il legame intercorrente tra tale circostanza e il sinistro (incidente o caduta) e i danni da questo derivati.

E’ palese, ancora una volta, la responsabilita’ del Comune di Parma, per i tratti di propria competenza, che non puo’ invocare il caso fortuito in quanto le previsioni metereologiche, diramate gia’ da qualche giorno, evidenziavano la possibilita’ di formazione di ghiaccio a causa delle temperature rigidissime che gia’ da giorni insistono sul paese.

L’unica causa di esclusione della responsabilità del custode della strada è infatti la prova del caso fortuito, consistente nell’alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Causa di esclusione che non puo’ essere invocata dal Comune.

L’associazione e’ a disposizione di chiunque sia stato danneggiato per ottenere il ristoro dei danni.

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